Articolo realizzato in collaborazione con Angelo Candido, Capo Ufficio Sindacale FEDERALBERGHI
Il recente Collegato lavoro ha chiarito il quadro di operatività delle disposizioni della contrattazione collettiva. Nell’attuale quadro normativo la stipula di contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali è prevista:
- per attività stagionali individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
- nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Per i contratti stagionali non trovano applicazione le limitazioni relative a:
- durata massima dei rapporti di lavoro intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore;
- proroghe e rinnovi;
- numero complessivo dei contratti a tempo determinato.
I lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Questo quadro normativo, che disciplina – nel solo settore turismo – il rapporto di lavoro di oltre 450mila persone – era stato messo in discussione dalla sentenza della Corte di Cassazione 4 aprile 2023, n. 9243, concernente le modalità e i limiti dell’esercizio, da parte dei contratti collettivi, della facoltà di determinazione delle attività stagionali che consentono la stipula di contratti a tempo determinato.
Qualora l’orientamento restrittivo espresso dalla Cassazione fosse stato esteso anche al settore turismo, sarebbero stati messi in discussione i presupposti per la stipula di 226.344 contratti di lavoro.
Allo scopo di circoscrivere il problema, Federalberghi ha propugnato l’approvazione di una norma di interpretazione autentica volta a ribadire la facoltà della contrattazione collettiva di individuare ulteriori forme di stagionalità oltre a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, n. 1525, e in particolare di ricomprendere tra le attività stagionali le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
La proposta è stata accolta dal legislatore, che la ha trasposta nell’articolo 11 del c.d. Collegato lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203).
L’adozione dell’interpretazione autentica contribuisce a eliminare la possibilità di contenzioso su una materia di estrema rilevanza per il settore turismo e costituisce un significativo risultato dell’attività di informazione e conoscenza che Federalberghi ha effettuato nei confronti del Parlamento e delle amministrazioni al fine di preservare i risultati contrattuali raggiunti dalle parti sociali attraverso la negoziazione collettiva dei decenni recenti e confermare un quadro di riferimento normativo che – come si è già osservato – costituisce la base per la stipula di oltre duecentomila rapporti di lavoro nel solo settore turistico.
A seguito dell’adozione dell’interpretazione autentica sono intervenuti in via amministrativa sia il Ministero del lavoro, che con una circolare ha chiarito che sono considerate stagionali non solo le tradizionali attività legate a cicli stagionali ben definiti, ma anche quelle indispensabili a far fronte ad intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, sia l’INPS che ha confermato per i contratti stagionali l’esenzione dal contributo aggiuntivo dell’1,4% e della maggiorazione dello 0,5% per ogni successivo rinnovo contrattuale.
Angelo Candido, Contratti a termine nelle attività stagionali: l’interpretazione autentica, «Turismo d’Italia», Federalberghi, Aprile-Giugno 2025, pag. 33.