Il recente Collegato lavoro ha chiarito il quadro di operatività delle disposizioni della contrattazione collettiva. Nell’attuale quadro normativo la stipula di contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali è prevista:
- per attività stagionali individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
- nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Per i contratti stagionali non trovano applicazione le limitazioni relative a:
- durata massima dei rapporti di lavoro intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore;
- proroghe e rinnovi;
- numero complessivo dei contratti a tempo determinato.
I lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Questo quadro normativo, che disciplina – nel solo settore turismo – il rapporto di lavoro di oltre 450mila persone – era stato messo in discussione dalla sentenza della Corte di Cassazione 4 aprile 2023, n. 9243, concernente le modalità e i limiti dell’esercizio, da parte dei contratti collettivi, della facoltà di determinazione delle attività stagionali che consentono la stipula di contratti a tempo determinato.
Qualora l’orientamento restrittivo espresso dalla Cassazione fosse stato esteso anche al settore turismo, sarebbero stati messi in discussione i presupposti per la stipula di 226.344 contratti di lavoro.
Allo scopo di circoscrivere il problema, Federalberghi ha propugnato l’approvazione di una norma di interpretazione autentica volta a ribadire la facoltà della contrattazione collettiva di individuare ulteriori forme di stagionalità oltre a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, n. 1525, e in particolare di ricomprendere tra le attività stagionali le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
La proposta è stata accolta dal legislatore, che la ha trasposta nell’articolo 11 del c.d. Collegato lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203).
L’adozione dell’interpretazione autentica contribuisce a eliminare la possibilità di contenzioso su una materia di estrema rilevanza per il settore turismo e costituisce un significativo risultato dell’attività di informazione e conoscenza che Federalberghi ha effettuato nei confronti del Parlamento e delle amministrazioni al fine di preservare i risultati contrattuali raggiunti dalle parti sociali attraverso la negoziazione collettiva dei decenni recenti e confermare un quadro di riferimento normativo che – come si è già osservato – costituisce la base per la stipula di oltre duecentomila rapporti di lavoro nel solo settore turistico.
A seguito dell’adozione dell’interpretazione autentica sono intervenuti in via amministrativa sia il Ministero del lavoro, che con una circolare ha chiarito che sono considerate stagionali non solo le tradizionali attività legate a cicli stagionali ben definiti, ma anche quelle indispensabili a far fronte ad intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, sia l’INPS che ha confermato per i contratti stagionali l’esenzione dal contributo aggiuntivo dell’1,4% e della maggiorazione dello 0,5% per ogni successivo rinnovo contrattuale.
Angelo Candido, Contratti a termine nelle attività stagionali: l’interpretazione autentica, «Turismo d’Italia», Federalberghi, Aprile-Giugno 2025, pag. 33.